TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23354/2026

deposito 16/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23354CIV

Statuto del contribuente e principi generaliIVA

Principio di diritto

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi c.d. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi c.d. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito; incorre pertanto nel vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., il giudice di appello che, a fronte di specifico motivo di gravame dell'Ufficio, si limiti a indicare le ragioni dedotte dal contribuente, omettendo di verificare la concreta incidenza di tali deduzioni sull'esito del procedimento impositivo ai fini della c.d. prova di resistenza.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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