Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23353/2026
IVAImposta di registro e indirette
Principio di diritto
In tema di imposte indirette, ai fini della qualificazione come cessione di azienda o di ramo di azienda, assoggettabile ad imposta di registro anziché ad IVA, del trasferimento di una pluralità di beni, non è decisiva la volontà delle parti né la circostanza che le operazioni siano state documentate mediante singole fatture emesse da distinti soggetti, occorrendo invece una valutazione complessiva dell'operazione economica realizzata, alla luce della sua causa reale, dell'obiettivo economico perseguito e dell'interesse delle parti alle prestazioni, dovendosi verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano mantenuto un carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni eventualmente effettuate dal cessionario; tale apprezzamento costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.