Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23352/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento, la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. di colui che abbia rivestito la carica di legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta per le obbligazioni tributarie di quest'ultima, ancorché scaturenti ex lege, deve essere contestata dall'amministrazione finanziaria con un atto impositivo prodromico, formalmente autonomo e distinto rispetto alle riprese eseguite nei confronti dell'associazione, essendo tale contestazione dirimente ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del preteso coobbligato, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti di soggetto cui la responsabilità solidale non sia mai stata contestata; ove, inoltre, la carica associativa sia cessata nel corso del periodo d'imposta interessato dalla contestazione, grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di puntualizzare gli obblighi, dichiarativi o di versamento, sorti in tale periodo e rientranti nella responsabilità gestoria del contribuente.