Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23351/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, allorché l'intimazione di pagamento sia stata emessa ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 in esecuzione di sentenza che abbia confermato la legittimità della pretesa fiscale, quanto a tributi e sanzioni, anche nei confronti dei soci e del liquidatore della società estinta, e tale sentenza sia divenuta definitiva con formazione del giudicato ex art. 2909 cod. civ., è precluso al giudice del processo avente ad oggetto l'atto di riscossione rimettere in discussione profili di merito, quale l'intrasmissibilità delle sanzioni ai soci per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, potendo l'intimazione di pagamento essere censurata unicamente per vizi suoi propri, ove ritualmente introdotti in primo grado e riproposti in appello.