Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23350/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, ove l'intimazione di pagamento sia stata emessa ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 in esecuzione di una sentenza che abbia accertato nel merito la debenza dei tributi e delle sanzioni, poi divenuta definitiva con la formazione del giudicato ex art. 2909 cod. civ., è precluso al giudice del successivo processo avente ad oggetto il solo atto di riscossione rimettere in discussione profili di merito già definiti - quale l'intrasmissibilità delle sanzioni agli ex soci e al liquidatore della società estinta - potendo l'intimazione di pagamento essere censurata unicamente per vizi suoi propri (quali la notifica dell'atto o la sottoscrizione da parte del funzionario competente), ove ritualmente introdotti in primo grado e riproposti in appello.