Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23349/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione in pendenza di giudizio, l'intimazione di pagamento emessa ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 in esecuzione di una sentenza di merito che abbia accertato la debenza dei tributi e delle sanzioni, divenuta definitiva con la formazione del giudicato ex art. 2909 cod. civ., è censurabile unicamente per vizi propri dell'atto (quali la notifica o la sottoscrizione da parte del funzionario competente), essendo precluso al giudice del giudizio avente ad oggetto l'atto della riscossione rimettere in discussione profili di merito già definiti, quale l'intrasmissibilità agli ex soci e al liquidatore delle sanzioni irrogate alla società di capitali estinta per cancellazione dal registro delle imprese.