Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23348/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, qualora l'intimazione di pagamento sia stata emessa ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 in esecuzione di una sentenza che abbia confermato la legittimità della pretesa fiscale, quanto ai tributi e alle sanzioni, e tale sentenza sia divenuta definitiva con conseguente formazione del giudicato ex art. 2909 cod. civ., è precluso al giudice del successivo processo avente ad oggetto l'atto di riscossione rimettere in discussione profili di merito già coperti dal giudicato, quale l'intrasmissibilità delle sanzioni ai soci della società estinta; ne consegue che l'intimazione di pagamento è censurabile in tale giudizio unicamente per vizi suoi propri (quali la notifica dell'atto o la sottoscrizione da parte del funzionario competente), ove ritualmente introdotti in primo grado e riproposti in appello.