Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23315/2026
Principio di diritto
In tema di contributi consortili di bonifica, l'art. 13 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, nell'istituire i Consorzi di bonifica Sicilia occidentale e Sicilia orientale mediante accorpamento dei preesistenti consorzi territoriali, non ne ha disposto l'immediata estinzione, la quale consegue soltanto all'esaurimento del processo di riunificazione, sicché, nel periodo transitorio istituito e più volte prorogato in via amministrativa, i consorzi accorpati conservano la titolarità del potere impositivo e di esazione in forza del perdurante affidamento delle attività, restando legittimati ad emettere gli avvisi di pagamento dei contributi. Né incide sulla legittimità dell'atto l'erronea qualificazione del consorzio accorpato quale mandatario senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. - istituto privatistico non esportabile in ambito pubblicistico, ove l'affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva prevista dalla legge - poiché tale enunciazione non priva l'ente, ancora operante sino alla conclusione dell'accorpamento, del persistente potere di emanare l'atto impositivo.