Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23312/2026
Principio di diritto
In tema di contributi consortili di bonifica, l'art. 13 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, nell'istituire il Consorzio di bonifica Sicilia orientale mediante accorpamento dei precedenti consorzi territoriali, non ne ha disposto l'immediata estinzione, la quale costituisce l'epilogo del processo di riunificazione e si verifica soltanto al completamento della relativa procedura, sicché, nel periodo transitorio, i consorzi accorpati restano operanti e legittimati, in forza del perdurante affidamento delle attività (anche impositive e di esazione) previsto dall'art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del nuovo ente, ad emettere gli avvisi di pagamento dei contributi consortili; né incide sulla legittimità di tali atti l'erronea qualificazione dell'attività dei consorzi accorpati in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto non esportabile in ambito pubblicistico, ove l'affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva prevista dalla legge, trattandosi di enunciazione superflua che non priva l'ente del persistente potere di emanare l'atto.