TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23298/2026

deposito 15/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23298CIV

Contenzioso e processo tributarioSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, è affetta da nullità per motivazione apparente – sindacabile in cassazione quale anomalia motivazionale che si traduce in violazione del "minimo costituzionale" ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 – la sentenza che annulli l'atto di irrogazione di sanzioni sull'apodittico assunto della sua emissione nei confronti di società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, allorché dall'atto risulti per tabulas che esso è stato indirizzato non alla società, bensì alle persone fisiche quali autori della violazione, ideatori del sistema elusivo/evasivo e amministratori/liquidatori di fatto responsabili ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, quanto al legale rappresentante e socio unico, ex art. 2495 cod. civ., trattandosi di motivazione del tutto scollegata dalla fattispecie concreta; né su una statuizione priva di riferimenti individuati agli atti di causa, che non rispetti il minimo costituzionale della motivazione, può ritenersi formato alcun giudicato interno idoneo a fondare un'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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