TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23293/2026

deposito 15/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23293CIV

Contenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di liquidazione delle spese del giudizio tributario, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il compenso è liquidato per fasi e la voce relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione, avente carattere unitario, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa; parimenti, il compenso per la fase decisionale deve essere riconosciuto anche in mancanza del deposito di memorie conclusive o dell'assenza del difensore in udienza, in quanto tale fase, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, sicché la liquidazione che escluda tali fasi viola i minimi tariffari.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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