TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23218/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23218CIV

Imposte dirette (IRPEF/IRES)Fiscalità internazionale

Principio di diritto

In tema di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR (nella versione ratione temporis applicabile, anteriore all'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 142, lett. a, della L. n. 208 del 2015), le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata sono ammesse in deduzione solo se il contribuente fornisca, oltre alla prova dell'effettività dell'operazione, la dimostrazione che l'impresa estera svolge un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico, il quale non può desumersi dal solo basso costo della merce importata, ma richiede la valutazione dell'insieme delle caratteristiche dell'operazione (qualità, tempestività delle consegne, modalità di pagamento, concreta comparazione con i prodotti di altri Stati). Costituisce inoltre sopravvenienza attiva imponibile, ai sensi dell'art. 88, comma 1, TUIR, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma in bilancio una connotazione attiva, con assoggettamento ad imposizione nell'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza, a nulla rilevando che il costo sottostante non sia stato dedotto né abbia concorso alla formazione del reddito, derivando ex art. 83 TUIR le conseguenze tributarie dalle appostazioni del bilancio redatto dallo stesso contribuente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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