Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23216/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente, l'efficacia liberatoria del certificato dei carichi pendenti di cui all'art. 14, comma 3, del d. Lgs. n. 472 del 1997 - anche nell'ipotesi di mancata risposta dell'Ufficio nei termini - è esclusa, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, atteso che lo 'scudo' derivante dal rilascio del certificato spetta unicamente al cessionario in buona fede e non al compartecipe della frode. Inoltre, la questione dell'illegittimità dell'attività istruttoria posta a fondamento dell'avviso di accertamento, in quanto espletata mediante accessi, ispezioni e verifiche ritenuti dalla giurisprudenza della Corte EDU incompatibili con l'art. 8 CEDU, non è rilevabile d'ufficio ma, attenendo a una causa di invalidità derivata dell'atto impositivo, deve essere tempestivamente introdotta nel giudizio in forza del principio dispositivo e della struttura impugnatoria del processo tributario, con conseguente inammissibilità della sua proposizione per la prima volta in sede di legittimità.