Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23195/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione quater), ai sensi dell'art. 1, comma 236, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, come autenticamente interpretato dall'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. dalla legge n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, sicché il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del giudizio dietro presentazione della dichiarazione di adesione, della comunicazione delle somme dovute e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata, con integrale compensazione delle spese processuali, in quanto la condanna del contribuente contrasterebbe con la ratio premiale sottesa alla definizione agevolata, e senza che debba rendersi l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non corrispondendo la formula definitoria del giudizio ad alcuna di quelle previste da tale norma.