Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23194/2026
Contenzioso e processo tributarioRimborsi
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, qualora la sentenza di appello sia sorretta da due distinte e autonome rationes decidendi - l'una in rito, di inammissibilità delle censure per la loro novità ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'altra nel merito, di infondatezza del gravame - entrambe compiute, argomentate e non meramente ipotetiche né qualificabili come obiter dicta, e il dispositivo si traduca in un rigetto dell'appello, il ricorrente per cassazione ha l'onere di censurare ambedue le rationes, atteso che l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso l'altra, non potendo il suo eventuale accoglimento condurre in alcun caso all'annullamento della decisione, ormai definitivamente fondata sulla motivazione non specificamente investita dal gravame.