Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23193/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione dei crediti tributari nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, la cartella di pagamento, pur recando intimazione ad adempiere, non costituisce atto dell'esecuzione forzata, sicché l'omologazione dell'accordo con i creditori non determina, di per sé, l'invalidità della cartella emessa per un credito anteriore, nella sua funzione di liquidazione, esteriorizzazione o conservazione della pretesa tributaria; tuttavia, ove il credito anteriore, comprensivo di sanzioni e interessi, sia stato ricompreso nel piano omologato, anche mediante apposito fondo di accantonamento per gli ulteriori debiti anteriori, il vincolo derivante dalla procedura concorsuale incide sull'efficacia esecutiva della cartella e sulla sua concreta spendibilità satisfattiva, precludendo al creditore erariale di conseguire, al di fuori della procedura e in difformità dalle condizioni concordatarie, il soddisfacimento individuale e integrale delle poste attratte nella regolazione omologata, senza che possa invocarsi in senso contrario l'art. 182-ter della legge fallimentare, non direttamente applicabile all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.