Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23188/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione dei crediti tributari, l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato ai sensi della l. n. 3 del 2012, pur non precludendo all'Amministrazione finanziaria l'emissione della cartella di pagamento relativa a un credito anteriore quale atto di liquidazione, cristallizzazione o conservazione della pretesa, vincola il creditore anteriore, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della medesima legge, quanto alle modalità, ai tempi e alla misura del soddisfacimento previsti dal piano, sicché, in pendenza di accordo efficace e non inadempiuto, sono precluse iniziative satisfattive individuali incompatibili con la regolazione concordataria, anche con riguardo a sanzioni e interessi ove ricompresi nella proposta omologata, i quali non possono essere separati dalla sorte concorsuale della pretesa cui accedono mediante una mera distinta gestione amministrativa delle poste iscritte a ruolo.