Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23186/2026
Principio di diritto
In tema di IVA nelle procedure concorsuali, il debito d'imposta relativo a operazioni ad esigibilità differita poste in essere e fatturate anteriormente alla dichiarazione di fallimento ha natura concorsuale, rilevando a tal fine non il momento dell'incasso del corrispettivo in costanza di procedura, bensì il fatto genetico dell'obbligazione, ossia il momento di effettuazione dell'operazione secondo i criteri dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972; tuttavia, tale qualificazione concorsuale non legittima di per sé l'emersione, mediante dichiarazione integrativa, di un credito corrispondente all'imposta già dichiarata, liquidata e versata dal curatore, poiché il contribuente, quale attore sostanziale, è onerato della prova dei fatti costitutivi del credito, che non può ritenersi dimostrato per la sola indicazione in dichiarazione o per la diversa allocazione contabile dell'importo nei moduli dichiarativi, né il disconoscimento di tale credito da parte dell'Ufficio integra violazione del divieto di doppia imposizione, il quale presuppone una duplicazione sostanziale del prelievo in relazione al medesimo presupposto.