Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23185/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di processo tributario telematico, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio eseguita dopo il 1° luglio 2019 in forma cartacea, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, che prescrive l'uso esclusivo delle modalità telematiche, non integra un'ipotesi di inesistenza, bensì di mera nullità della notificazione, sicché il relativo vizio è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., qualora la controparte si sia tempestivamente costituita in giudizio, anche solo per sollevare eccezione sul punto.