Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23178/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione, il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle di pagamento prodotte in giudizio dall'agente della riscossione deve essere operato, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, mediante l'indicazione specifica sia del documento contestato sia degli aspetti di difformità dall'originale, sicché l'allegazione dell'inesistenza dell'originale (c.d. "diniego di originale"), pur formalmente veicolata ai sensi dell'art. 2719 c.c., non integra un disconoscimento di conformità, bensì una diversa difesa volta a espungere dal giudizio un documento assunto come artificiosamente creato, che richiede la proposizione della querela di falso, esperibile anche avverso un documento prodotto in copia. Ai fini della prova dell'avvenuto inoltro della comunicazione di avvenuta notifica prevista dall'art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale costituisce documento equipollente alla ricevuta di spedizione.