Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23176/2026
Agevolazioni e crediti d'impostaAccertamento
Principio di diritto
In tema di cancellazione dal registro delle Onlus, il parere dell'Agenzia per le Onlus (oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), previsto dall'art. 4, comma 3, D.P.C.M. n. 329 del 2001, è obbligatorio, sebbene non vincolante; ne consegue che l'Amministrazione finanziaria deve necessariamente richiederlo prima di procedere alla cancellazione, potendo tuttavia adottare autonomamente il provvedimento di cancellazione ove il parere non sia stato reso nel termine di legge o ove ritenga di disattenderlo, mentre grava sull'Ufficio l'onere di provare di aver effettivamente inoltrato la relativa richiesta, in assenza della quale il provvedimento di cancellazione è illegittimo.