Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23174/2026
RiscossioneImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di riscossione dei tributi erariali, in assenza di diversa specifica previsione normativa, il diritto alla riscossione di imposte quali l'IRPEF, l'IRAP e l'IVA è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione fissato dall'art. 2946 c.c., non ricadendo tali tributi nella categoria delle obbligazioni periodiche o di durata, atteso che essi danno luogo, per ciascun periodo d'imposta, a distinti e autonomi rapporti obbligatori; diversamente, il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie è soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, salvo che discenda da sentenza passata in giudicato, nel qual caso si applica il termine decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; parimenti, gli interessi, ancorché originariamente accessori all'obbligazione tributaria principale, acquisiscono autonomia con la loro progressiva maturazione e restano soggetti al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, num. 4, c.c., sempre che non sia intervenuto un giudicato.