TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23171/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23171CIV

RiscossioneImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di riscossione dei debiti tributari nei confronti della società beneficiaria di scissione parziale, ai sensi dell'art. 173, comma 13, terzo periodo, del t.u.i.r., la responsabilità solidale della beneficiaria per le imposte relative a periodi d'imposta anteriori alla scissione consente all'Amministrazione di procedere alla riscossione nei suoi confronti mediante notifica della sola intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, senza necessità di rinnovare la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento già validamente notificate alla società scissa, atteso che l'intimazione, in quanto atto vincolato e dipendente dal ruolo già formatosi, non richiede specifica motivazione essendo sufficiente il rinvio alla cartella presupposta, e ciò anche quando quest'ultima non sia stata notificata alla beneficiaria, potendo questa acquisire, tramite i propri organi, piena conoscenza della situazione debitoria della società scissa; inoltre, la notifica dell'atto della riscossione effettuata dall'agente della riscossione mediante indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici registri (Reginde, Ini-Pec, Ipa) non determina l'inesistenza o la nullità della notificazione, salvo che il contribuente non deduca e dimostri un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa derivante dall'utilizzo di tale indirizzo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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