Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23162/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione tributaria, l'avviso di presa in carico, atto privo di autonoma valenza provvedimentale e lesiva in quanto si limita a informare il contribuente del passaggio di competenza della pratica dall'ente impositore all'agente della riscossione, è impugnabile in via eccezionale quando costituisca il primo atto attraverso cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica del provvedimento presupposto, potendo in tal caso il ricorrente far valere i vizi di quest'ultimo; tuttavia, ove il giudice di merito accerti, sulla base della documentazione in atti e della fede privilegiata dell'avviso di ricevimento non impugnato con querela di falso, la regolarità della notifica dell'atto presupposto a persona qualificata come convivente, tale accertamento in fatto non è sindacabile in sede di legittimità e ne consegue l'insussistenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa del contribuente.