Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23146/2026
Principio di diritto
In tema di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deve escludersi l'applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale consente all'ufficio di recuperare tramite diretta iscrizione a ruolo, entro termini decorrenti dall'esecuzione del rimborso, le sole «somme erroneamente rimborsate» e gli «interessi eventualmente corrisposti»; tale norma fa esclusivo riferimento al rimborso, e non allo sgravio, istituti tra loro eterogenei - essendo il primo un provvedimento in autotutela con effetto sull'obligatio e il secondo un mero atto con effetto sulla solutio - sicché la diretta reiscrizione a ruolo, senza preventivo avviso di accertamento, è consentita solo per il recupero del rimborso erroneamente effettuato, mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la via ordinaria dell'accertamento, dovendo rimuoversi un provvedimento di secondo grado; resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Agenzia delle entrate di emettere una nuova cartella di pagamento nel rispetto, per l'anno d'imposta di riferimento, dei termini di decadenza stabiliti dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, sempreché sulla prima cartella impugnata non sia intervenuto giudicato, e fermo l'onere per l'Ufficio di una preventiva comunicazione al contribuente prima della re-iscrizione a ruolo.