Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23145/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. opera esclusivamente nei confronti della parte costituita, sicché il giudice non può trarre conseguenze processuali dalla mancata specifica contestazione delle allegazioni di parte ricorrente quando l'altra parte, per errore, non si sia validamente costituita nel giudizio di primo grado, dovendo la stessa considerarsi contumace; inoltre, ai fini della disciplina applicabile alla produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, occorre fare riferimento all'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo previgente alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023 - avuto riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023, per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. - qualora il giudizio di primo grado sia stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore di tale decreto, con la conseguenza che è ammessa la produzione di nuovi documenti, ancorché preesistenti al giudizio di primo grado, purché depositati entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza che possa richiedersi, quale ulteriore requisito non previsto dalla norma, che la produzione non costituisca un tentativo di rimediare alla mancata costituzione nel primo grado di giudizio.