Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22977/2026
Principio di diritto
In tema di redditi di impresa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 105, comma 4, e 17, comma 1, lett. c), t.u.i.r. — dovendosi intendere il rinvio operato dalla prima disposizione alla seconda come rinvio «pieno», esteso cioè non solo all'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma anche alle condizioni ivi previste — le quote accantonate per il trattamento di fine mandato previsto in favore degli amministratori di società sono deducibili in ciascun esercizio secondo il principio di competenza soltanto ove il diritto all'indennità risulti da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo; in difetto di tali presupposti, trova applicazione il principio di cassa di cui all'art. 95, comma 5, t.u.i.r., con conseguente deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori nell'esercizio in cui sono corrisposti.