TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22970/2026

deposito 09/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22970CIV

AccertamentoStatuto del contribuente e principi generali

Principio di diritto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, sicché il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), conseguente alla denuncia penale riferibile alla società, opera anche per l'accertamento nei confronti dei soci, per i quali la rettifica consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società, a prescindere dalla riferibilità della responsabilità penale al solo amministratore. Né la notifica di nuovi avvisi di accertamento ai soci, successiva all'annullamento in autotutela dei precedenti in ragione dell'accertamento con adesione concluso con la società e da questa rimasto inadempiuto quanto al pagamento delle rate concordate, integra violazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, poiché l'accordo in adesione non ha efficacia novativa della pretesa originaria e il suo inadempimento, determinando la decadenza dal beneficio della rateazione, legittima il nuovo esercizio del potere di accertamento, senza che si determini alcuna stabilizzazione convenzionale degli effetti dell'accordo né un affidamento qualificato sulla definitività dell'assetto impositivo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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