Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22962/2026
AccertamentoStatuto del contribuente e principi generali
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 7 della legge n. 212/2000, risponde all'esigenza sostanziale di consentire al contribuente di predisporre ogni più ampia difesa e deve ritenersi assolto, senza necessità di allegazione degli atti e documenti richiamati, quando questi risultino descritti ed esaminati nel processo verbale di constatazione richiamato dall'avviso e consegnato alla parte, ovvero siano dalla stessa già conosciuti, dovendosi verificare in concreto, e non in senso astratto ed assoluto, se le garanzie di tutela del contribuente siano state assicurate. Il processo verbale di constatazione, inoltre, assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti attestati, essendo assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesti come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o conosciuti senza margine di apprezzamento o di percezione sensoriale — ivi comprese le operazioni materiali di ricezione dei documenti e di estrazione dei dati da supporti informatici — facendo invece fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese da parti o terzi, e costituendo comunque, in mancanza dell'indicazione specifica dei dichiaranti, elemento di prova liberamente valutabile dal giudice, sicché erra il giudice di merito che, in modo generico e senza distinguere le diverse attività svolte dai verbalizzanti, escluda l'efficacia probatoria privilegiata del verbale.