TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22924/2026

deposito 08/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22924CIV

Imposta di registro e indiretteContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di contributo unificato nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 e conformemente alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 ottobre 2015, causa C-61/14, la proposizione di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. non integra il presupposto impositivo per il versamento di un ulteriore contributo unificato – a nulla rilevando la distinzione tra motivi aggiunti propri, che introducono nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all'impugnazione di provvedimenti connessi a quello già impugnato – allorché essi non determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e abbiano ad oggetto atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, sì da dar luogo a una connessione cd. forte di cause, come nel caso dell'impugnazione, con motivi aggiunti, dell'aggiudicazione definitiva ad altra impresa, strettamente e necessariamente consequenziale al provvedimento di esclusione dalla gara già gravato con il ricorso introduttivo, trattandosi di segmenti del medesimo procedimento amministrativo; l'attività interpretativa della domanda giudiziale e dei relativi motivi aggiunti compiuta dal giudice di merito non è, peraltro, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, ma unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione nei ristretti limiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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