TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22914/2026

deposito 08/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22914CIV

Contenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ove il contribuente depositi la domanda di definizione ritualmente protocollata e la prova dell'integrale pagamento delle rate dovute, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo d.l., con cessazione della materia del contendere e spese a carico della parte che le ha anticipate; in tale ipotesi non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del contribuente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura di natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, insuscettibile di estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, dell'inammissibilità o dell'improcedibilità dell'impugnazione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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