Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22913/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il mero deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria, a norma dell'art. 43, comma 3, del medesimo decreto, l'onere di comunicare alle parti, ex art. 31 del d.lgs. cit., la data della nuova udienza, senza che trovi applicazione – stante il carattere officioso della sequenza procedimentale, incompatibile con la più accentuata natura dispositiva del rito civile – la norma di rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; ne consegue che la mancata notifica, da parte dell'istante, dell'istanza di riassunzione alle altre parti non determina l'estinzione del processo.