Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22850/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione, l'efficacia del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identità degli elementi costitutivi dell'azione (personae, petitum e causa petendi), sicché il giudicato di annullamento, per intervenuta decadenza dovuta a tardività della notifica, della cartella di pagamento emessa nei confronti della società estinta e notificata al socio unico quale successore ex art. 2495, comma 2, c.c., non spiega effetti riflessi sull'atto di recupero notificato all'ex liquidatore ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 in combinato disposto con l'art. 2495, comma 2, c.c., trattandosi di pretesa fondata su un diverso titolo giustificativo, atteso che la responsabilità del liquidatore ha natura autonoma e civilistica, per fatto proprio, rispetto alla quale l'obbligazione d'imposta della società funge da mero presupposto fattuale, senza che occorra la preventiva iscrizione a ruolo del debito tributario sociale. Ove il presupposto impositivo dell'obbligazione della società estinta sia sorto anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, la responsabilità del liquidatore ex art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo antecedente alla novella, è limitata alle sole imposte sui redditi, con esclusione dell'IVA, dell'IRAP e delle sanzioni.