TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22849/2026

deposito 07/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22849CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno ex art. 2909 cod. civ. opera soltanto in presenza di identità di tutti gli elementi costitutivi dell'azione (personae, petitum e causa petendi), sicché l'annullamento, con sentenza passata in giudicato, della cartella di pagamento notificata al socio unico quale successore della società estinta ai sensi dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., pronunciato per tardività della notifica – causa non rapportabile al merito della pretesa – non esplica effetti riflessi sul successivo atto di recupero fondato sulla diversa responsabilità civilistica ed autonoma del socio ex art. 2495, comma 2, cod. civ., in combinato disposto con l'art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, trattandosi di pretesa avente diverso titolo giustificativo, pur a fronte della coincidenza dell'entità del credito erariale. Ove l'obbligazione d'imposta della società estinta sia sorta anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, la responsabilità del socio ex art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo antecedente alla novella, è limitata alle sole imposte sui redditi, con esclusione di IVA, IRAP e sanzioni.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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