Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22836/2026
Principio di diritto
In tema di imposte sui redditi, costituisce plusvalenza tassabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, quella realizzata dalla cessione di un terreno che, alla stregua dello strumento urbanistico adottato o in via di adozione, sia, a qualunque titolo e scopo, suscettibile di utilizzazione edificatoria – ivi compresa quella meramente strumentale alla destinazione agricola del fondo – non rilevando cosa e a qual fine si costruisca, poiché i vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, i quali condizionano in concreto l'edificabilità del suolo, incidendo sulla determinazione del valore venale, ma non sottraggono l'area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili; ne consegue che il giudice di merito non può escludere indistintamente l'intero compendio ceduto dal regime della plusvalenza, ma è tenuto a verificare in concreto, mediante l'analisi dello strumento urbanistico locale e con riguardo alla disciplina delle singole particelle, se sia preclusa ai privati ogni trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, distinguendo tra vincoli di destinazione, vincoli di inedificabilità assoluta, edificabilità agricola o strumentale ed eventuale edificabilità riservata alla sola pubblica amministrazione, quest'ultima – al pari delle fasce di rispetto comportanti inedificabilità assoluta – inidonea a generare plusvalenza imponibile.