TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22829/2026

deposito 07/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22829CIV

Agevolazioni e crediti d'impostaIVA

Principio di diritto

In tema di agevolazioni tributarie in favore degli enti di tipo associativo, i quali non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, la gestione di un esercizio di ristoro da parte di un'associazione sportiva dilettantistica può essere qualificata come attività non commerciale, ai fini del regime agevolato previsto per l'IVA dall'art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972 e per le imposte sui redditi dall'art. 148 d.P.R. n. 917 del 1986, soltanto ove risulti strumentale ai fini istituzionali dell'ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati, spettando all'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire, anche in via presuntiva, la prova della mancanza dei requisiti del regime di favore, e competendo al contribuente, secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c. e attesa la natura derogatoria dell'agevolazione, dimostrare il pieno possesso dei relativi presupposti non solo sul piano formale, ma nella concreta dimensione materiale dell'attività svolta. Incorre, pertanto, in violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio – con riflessi anche sulla legittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni – il giudice di merito che, a fronte di plurimi elementi presuntivi allegati dall'Ufficio circa l'autonomia e la prevalenza economica dell'attività di ristorazione, ne escluda apoditticamente la gravità, precisione e concordanza limitandosi a rilevare la mancata prova dell'accesso di soggetti estranei al circolo, senza richiedere all'associazione la prova positiva della strumentalità di tale attività rispetto alle finalità istituzionali.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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