Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22827/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, l'onere di deposito di copia dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, prescritto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis, si applica, per una fondamentale ragione di parità delle parti, anche all'appellante incidentale, pur se tempestivo, essendo tale adempimento diretto ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado, sicché, qualora l'appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell'atto di impugnazione presso detta segreteria, è inammissibile anche l'appello incidentale egualmente non depositato, con conseguente cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., della sentenza che abbia deciso nel merito l'impugnazione incidentale.