Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22826/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, qualora l'appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibile anche l'appello incidentale egualmente non depositato, ancorché tempestivamente proposto, atteso che l'onere di deposito prescritto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis, si applica anche all'appellante incidentale, per una fondamentale ragione di parità delle parti e in quanto diretto ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado; ne consegue che, ove il giudice d'appello abbia deciso nel merito l'impugnazione incidentale inammissibile, la sentenza deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.