TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22824/2026

deposito 07/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22824CIV

Imposta di registro e indiretteAccertamento

Principio di diritto

In tema di imposta di registro, la registrazione d'ufficio del contratto verbale di cessione di azienda, prevista dall'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986 in mancanza di richiesta da parte dei soggetti obbligati, si fonda su un presupposto autonomo – la prova, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, dell'esistenza di un contratto concluso verbis e mai sottoposto a registrazione – logicamente inconciliabile con i criteri interpretativi di cui al successivo art. 20 del medesimo d.P.R. (come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge n. 205 del 2017), i quali riguardano esclusivamente l'atto presentato alla registrazione, interpretato ab intrinseco con esclusione degli elementi extratestuali e degli atti collegati. Ne consegue che è legittima la registrazione d'ufficio, ex art. 15 cit., della cessione di azienda desunta da una pluralità di cessioni di beni e rapporti (contratto di agenzia, contratto di leasing, beni strumentali) intervenute in un ristretto arco temporale tra società riconducibili al medesimo rappresentante legale, trattandosi non di riqualificazione di atti regolarmente registrati, bensì di accertamento presuntivo di un contratto verbale non registrato.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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