Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22822/2026
Principio di diritto
In tema di imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo, gli interessi spettanti al contribuente sul rimborso del tributo erroneamente corrisposto sono regolati esclusivamente dalla disciplina speciale di cui all'art. 21, quinto comma, della legge Regione Toscana n. 31 del 2005 – che li riconosce, al tasso moratorio, per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data di presentazione dell'istanza e quella del provvedimento dirigenziale di rimborso – la quale, non distinguendo in ordine alla causa dell'errato pagamento, si applica anche quando il versamento in eccesso sia dipeso dall'erronea determinazione della base imponibile ad opera di un soggetto diverso dall'ente impositore, con conseguente inapplicabilità della disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., in forza della quale, peraltro, gli interessi dalla data dei singoli versamenti non sarebbero comunque dovuti, versando in buona fede l'ente impositore rimasto estraneo alla determinazione del canone concessorio e al relativo contenzioso.