Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22802/2026
Principio di diritto
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, non è configurabile ove oggetto della cessione sia un'area sulla quale insiste un fabbricato, dovendosi ritenere tale area già edificata e non riconducibile alla nozione di terreno "suscettibile di utilizzazione edificatoria", atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata e che la norma intende colpire soltanto la plusvalenza derivante dalla primigenia destinazione edificatoria conferita in sede di pianificazione urbanistica ad area non edificata, e non anche la capacità edificatoria residua non ancora sviluppata dal lotto, la cui eventuale futura realizzazione, rimessa alla potestà dell'acquirente, attiene al profilo soggettivo del rapporto tra le parti e non incide sulla natura oggettiva del bene al momento della cessione.