Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22801/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la procura alle liti non costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio – né, a fortiori, dell'atto di controdeduzioni della parte resistente, che si inserisce in un processo già da altri avviato – sicché la sua mancanza determina la nullità, e non l'inesistenza, della sentenza conclusiva, la quale, in forza del principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione sancito dall'art. 161, primo comma, c.p.c., è suscettibile di passare in cosa giudicata in difetto di tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'actio o dell'exceptio nullitatis, con conseguente inammissibilità della relativa eccezione sollevata per la prima volta nelle memorie illustrative del giudizio d'appello. Inoltre, ai sensi dell'art. 43, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 – applicabile anche al giudizio d'appello in virtù del rinvio di cui all'art. 61 del medesimo decreto – il successore ex lege della parte colpita dall'evento interruttivo può costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione, senza che sia richiesta la notificazione alle altre parti dell'atto di costituzione, e colui che conferisce il mandato al difensore in nome e per conto di una persona giuridica non è onerato di dimostrare tale sua qualità, ove risultante da atto soggetto a pubblicità legale, spettando alla controparte s