Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22800/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione delle imposte, la notificazione della cartella di pagamento eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario, ove il messo ometta di dare notizia dell'avvenuta notifica a mezzo di lettera raccomandata, come prescritto dall'art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 – applicabile alla cartella in virtù del rinvio operato dall'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 – è affetta da nullità e non da inesistenza, atteso che quest'ultima è configurabile soltanto in caso di totale mancanza materiale dell'attività notificatoria o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione. Ne consegue che, costituendo la notificazione non un elemento costitutivo ma una condizione integrativa di efficacia dell'atto tributario, il vizio resta sanato con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., dalla tempestiva impugnazione della cartella proposta dal contribuente prima della scadenza del termine di decadenza fissato dall'art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'esercizio del potere di riscossione.