TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22799/2026

deposito 06/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22799CIV

Contenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 43, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (corrispondente all'attuale art. 92, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 175 del 2024), applicabile anche al giudizio d'appello in virtù del rinvio di cui all'art. 61 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992 (ora art. 115 del d.lgs. n. 175 del 2024), il successore ex lege della parte colpita dall'evento interruttivo può costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione, assistito, ove necessario, da difensore incaricato nelle forme prescritte, senza che sia richiesta la notificazione alle altre parti dell'atto di costituzione, non trovando applicazione il diverso principio affermato per l'intervento del successore nel giudizio di cassazione, caratterizzato da peculiare specialità. Inoltre, colui che conferisce il mandato al difensore in nome e per conto di una persona giuridica non è onerato di dimostrare la propria qualità, neppure ove l'ente si sia costituito per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, potendo i terzi verificare il potere rappresentativo mediante la consultazione degli atti soggetti a pubblicità legale, sicché grava sulla controparte, che intenda contestarne la sussistenza, l'onere di sollevare una tempestiva e specifica eccezione, non essendo il giudice tenuto a compiere d'ufficio accertamenti sull'effettivo possesso della qualità spesa dal rappresentante.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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