TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22793/2026

deposito 06/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22793CIV

Contenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, qualora i presupposti del rapporto d'imposta si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, la mera inerzia del curatore rispetto all'impugnazione dell'atto impositivo – intesa quale comportamento oggettivo di pura e semplice astensione, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinata – è presupposto necessario e sufficiente a far sorgere, ex art. 43 del R.D. n. 267/1942, la legittimazione processuale straordinaria del contribuente fallito, senza che occorra la prova, ex art. 2697 c.c., di un effettivo e totale disinteresse degli organi della procedura; ove il contribuente sia una persona giuridica, tale legittimazione concorrente spetta all'ultimo legale rappresentante in carica prima dell'apertura del fallimento, dovendo la capacità processuale essere valutata con riferimento al momento dell'introduzione del giudizio e non all'anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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