Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22787/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, qualora i presupposti del rapporto d'imposta si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, la mera inerzia del curatore rispetto all'impugnazione dell'atto impositivo – intesa quale comportamento oggettivo di pura e semplice astensione, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato – costituisce presupposto necessario e sufficiente per il sorgere, ex art. 43 l.f., della legittimazione processuale straordinaria del contribuente fallito, senza che occorra la prova, ex art. 2697 c.c., di un effettivo e totale disinteresse degli organi della procedura. Ove il fallito sia una persona giuridica, tale legittimazione concorrente spetta all'ultimo legale rappresentante in carica prima dell'apertura del fallimento, dovendo la capacità processuale essere valutata con riferimento al momento dell'introduzione del giudizio e non all'anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato.