TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22748/2026

deposito 06/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22748CIV

Contenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione, l'inammissibilità del ricorso proposto ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non impedisce alla Corte di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto; ne consegue che, in materia di regolamentazione delle spese di lite, ove la discrasia tra motivazione e dispositivo riguardi una statuizione di compensazione delle spese contenuta nella motivazione senza che ne risultino spiegate le ragioni e in contrasto con quanto altrove statuito nella medesima motivazione e nel dispositivo, l'errore materiale è ravvisabile nella motivazione stessa ed è emendabile mediante la procedura di correzione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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