Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22746/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di correzione degli errori materiali delle pronunce della Corte di cassazione, l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non impedisce alla Corte di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto; ne consegue che, in materia di regolamentazione delle spese di lite, ove la discrasia tra motivazione e dispositivo non sia risolvibile nel senso della prevalenza dell'una sull'altro, è emendabile con la procedura di correzione anche l'errore materiale contenuto nella motivazione, allorché la statuizione sulla compensazione delle spese ivi enunciata, priva di spiegazione delle relative ragioni, contrasti irrimediabilmente sia con le altre parti della motivazione stessa sia con il dispositivo, che esprime in forma riassuntiva la decisione.