Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22745/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la parte che abbia ottenuto in primo grado l'integrale annullamento dell'atto impositivo impugnato è priva di interesse concreto e attuale a proporre appello incidentale avverso il rigetto di un'eccezione preliminare (nella specie, di incompetenza dell'Ufficio emittente), risolvendosi la soccombenza su tale questione in un pregiudizio meramente teorico, sicché detta impugnazione, da riqualificarsi come incidentale condizionata, è esaminabile solo in caso di accoglimento dell'appello principale e, ove quest'ultimo sia oggetto di rinuncia, ne va dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse, senza che occorra, ai sensi dell'art. 44, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellato, il quale, per effetto della conferma dell'annullamento dell'atto impositivo, non vanta alcun effettivo interesse alla prosecuzione del processo, correttamente dichiarato estinto ex art. 44, comma 1, del medesimo decreto.