Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22744/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119/2018 — a mente del quale «la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» — la presentazione della domanda da parte del contribuente, corredata dalla quietanza di pagamento della prima rata effettuato entro il termine del 31 maggio 2019, perfeziona la definizione della lite pendente e comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, con spese a carico della parte che le ha anticipate.